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Il Regolamento CE del
16.12.2008, n. 1272 - relativo alla classificazione,
all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele,
adegua la precedente normativa dell'Unione Europea al GHS (Global
Harmonized System) - (Sistema mondiale armonizzato di
classificazione ed etichettatura delle sostanze chimiche), un
sistema delle Nazioni Unite volto a individuare le sostanze chimiche
pericolose e a informare gli utenti dei relativi pericoli.
Nell'articolo 1 viene individuato l'ambito di applicazione e le
finalità del regolamento che di seguito si riporta:
Articolo 1 - Scopo e ambito di applicazione
1. Lo scopo del presente regolamento è di garantire un elevato
livello di protezione della salute dell'uomo e dell'ambiente e la
libera circolazione delle sostanze, delle miscele e degli articoli
di cui all'articolo 4, paragrafo 8. A tal fine:
a) armonizza i criteri per la classificazione delle sostanze
e delle miscele e le norme relative all'etichettatura e
all'imballaggio delle sostanze e delle miscele pericolose;
b) prescrive l'obbligo per:
i) i fabbricanti, gli importatori e gli utilizzatori a valle di
classificare le sostanze e le miscele immesse sul mercato;
ii) i fornitori di etichettare e imballare le sostanze e le miscele
immesse sul mercato;
iii) i fabbricanti, i produttori di articoli e gli importatori di
classificare le sostanze non immesse sul mercato soggette
all'obbligo di registrazione o notifica ai sensi del regolamento
(CE) n. 1907/2006;
c) prescrive l'obbligo per i fabbricanti e gli importatori di
sostanze di notificare all'agenzia tali classificazioni ed elementi
dell'etichettaa qualora questi non siano stati comunicati
all'agenzia nelle domande di registrazione ai sensi del regolamento
(CE) n. 1907/2006;
d) stabilisce un elenco di sostanze con le rispettive
classificazioni armonizzate e i rispettivi elementi di etichettatura
armonizzati a livello comunitario, figurante nell'allegato VI, parte
3;
e) istituisce un inventario delle classificazioni e delle
etichettature di sostanze, costituito da tutte le notifiche,
registrazioni e classificazioni armonizzate ed elementi di
etichettatura armonizzati di cui alle lettere c) e d) |
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