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REACH (Registration, Evaluation, Authorisation of Chemicals) | ||||||||
Il Regolamento CE del 18.12.2006, n. 1907,
concernente la "registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la
restrizione delle sostanze chimiche(REACH), che istituisce
un'agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la
direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del
Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché
la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della
Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE",
costituisce la più grande regolamentazione sulle sostanze chimiche
mai realizzata a livello europeo. Si basa su quattro elementi fondamentali (la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione dell'utilizzo di sostanze/miscele pericolose). Trattandosi di Regolamento ha un'attuazione immediata senza necessità di recepimento da parte degli Stati membri. Nasce con l'obiettivo di assicurare un maggiore livello di protezione della salute umana e dell'ambiente attraverso la migliore conoscenza dei pericoli e dei rischi derivanti dall'utilizzo dei prodotti chimici. Le finalità del Reg. 1907/2006 vengono riportate all'art. 1, che così recita: Articolo 1 - Finalità e portata 1. Il presente regolamento ha lo scopo di assicurare un elevato livello di protezione della salute umana e dell'ambiente inclusa la promozione di metodi alternativi per la valutazione dei pericoli che le sostanze comportano, nonché la libera circolazione di sostanze nel mercato interno rafforzando nel contempo la competitività e l'innovazione. 2. Il presente regolamento stabilisce disposizioni riguardanti le sostanze e le miscele definite nell'articolo 3. Queste disposizioni si applicano alla fabbricazione, all'immissione sul mercato o all'uso di tali sostanze, in quanto tali o in quanto componenti di miscele o articoli, e all'immissione sul mercato di miscele. 3. Il presente regolamento si basa sul principio che ai fabbricanti, agli importatori e agli utilizzatori a valle spetta l'obbligo di fabbricare, immettere sul mercato o utilizzare sostanze che non arrecano danno alla salute umana o all'ambiente. Le sue disposizioni si fondano sul principio di precauzione. |
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Il Regolamento REACH è costituito da 141 articoli e 17
Allegati Tecnici TITOLO I - QUESTIONI GENERALI Capo I Finalità, portata e ambito d'applicazione Capo 2 Definizioni e disposizione generale TITOLO II - REGISTRAZIONE DELLE SOSTANZE Capo 1 Obbligo generale di registrazione e prescrizioni in materia d'informazione Capo 2 Sostanze considerate registrate Capo 3 Obbligo di registrazione e prescrizioni in materia di informazione per taluni tipi di sostanze intermedie isolate Capo 4 Disposizioni comuni a tutte le registrazioni Capo 5 Disposizioni transitorie applicabili alle sostanze soggette a un regime transitorio e alle sostanze notificate TITOLO III - CONDIVISIONE DEI DATI E DISPOSIZIONI DESTINATE AD EVITARE SPERIMENTAZIONI SUPERFLUE Capo 1 Obiettivi e norme generali Capo 2 Norme applicabili alle sostanze non soggette a un regime transitorio e ai dichiaranti di sostanze soggette a un regime transitorio che non hanno effettuato una registrazione preliminare Capo 3 Norme relative alle sostanze soggette a un regime transitorio TITOLO IV - INFORMAZIONI ALL'INTERNO DELLA CATENA D'APPROVVIGIONAMENTO TITOLO V - UTILIZZATORI A VALLE TITOLO VI - VALUTAZIONE Capo 1 Valutazione dei fascicoli Capo 2 Valutazione delle sostanze Capo 3 Valutazione delle sostanze intermedie Capo 4 Disposizioni comuni TITOLO VII - AUTORIZZAZIONE Capo 1 Obbligo d'autorizzazione Capo 2 Rilascio delle autorizzazioni Capo 3 Autorizzazioni nella catena d'approvvigionamento TITOLO VIII - RESTRIZIONI RELATIVE ALLA FABBRICAZIONE, ALL'IMMISSIONE SUL MERCATO E ALL'USO DI TALUNE SOSTANZE E PREPARATI PERICOLOSI Capo 1 Questioni generali Capo 2 Procedura di restrizione TITOLO IX - TARIFFE ED ONERI TITOLO X - AGENZIA TITOLO XI - INVENTARIO DELLE CLASSIFICAZIONI E DELLE ETICHETTATURE TITOLO XII - INFORMAZIONI TITOLO XIII - AUTORITÀ COMPETENTI TITOLO XIV – APPLICAZIONE TITOLO XV - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI |
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