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REACH PUGLIA

 sito non ufficiale degli Ispettori REACH-CLP della Regione Puglia


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  REACH (Registration, Evaluation, Authorisation of Chemicals)  
     
  Il Regolamento CE del 18.12.2006, n. 1907, concernente la "registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche(REACH), che istituisce un'agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE", costituisce la più grande regolamentazione sulle sostanze chimiche mai realizzata a livello europeo.
Si basa su quattro elementi fondamentali (la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione dell'utilizzo di sostanze/miscele pericolose).
Trattandosi di Regolamento ha un'attuazione immediata senza necessità di recepimento da parte degli Stati membri.
Nasce con l'obiettivo di assicurare un maggiore livello di protezione della salute umana e dell'ambiente attraverso la migliore conoscenza dei pericoli e dei rischi derivanti dall'utilizzo dei prodotti chimici.

Le finalità del Reg. 1907/2006 vengono riportate all'art. 1, che così recita:

Articolo 1 - Finalità e portata
1. Il presente regolamento ha lo scopo di assicurare un elevato livello di protezione della salute umana e dell'ambiente inclusa la promozione di metodi alternativi per la valutazione dei pericoli che le sostanze comportano, nonché la libera circolazione di sostanze nel mercato interno rafforzando nel contempo la competitività e l'innovazione.
2. Il presente regolamento stabilisce disposizioni riguardanti le sostanze e le miscele definite nell'articolo 3. Queste disposizioni si applicano alla fabbricazione, all'immissione sul mercato o all'uso di tali sostanze, in quanto tali o in quanto componenti di miscele o articoli, e all'immissione sul mercato di miscele.
3. Il presente regolamento si basa sul principio che ai fabbricanti, agli importatori e agli utilizzatori a valle spetta l'obbligo di fabbricare, immettere sul mercato o utilizzare sostanze che non arrecano danno alla salute umana o all'ambiente. Le sue disposizioni si fondano sul principio di precauzione.
 
     
. Il Regolamento REACH è costituito da 141 articoli e 17 Allegati Tecnici
TITOLO I - QUESTIONI GENERALI
Capo I Finalità, portata e ambito d'applicazione
Capo 2 Definizioni e disposizione generale
TITOLO II - REGISTRAZIONE DELLE SOSTANZE
Capo 1 Obbligo generale di registrazione e prescrizioni in materia d'informazione
Capo 2 Sostanze considerate registrate
Capo 3 Obbligo di registrazione e prescrizioni in materia di informazione per taluni tipi di sostanze intermedie isolate
Capo 4 Disposizioni comuni a tutte le registrazioni
Capo 5 Disposizioni transitorie applicabili alle sostanze soggette a un regime transitorio e alle sostanze notificate
TITOLO III - CONDIVISIONE DEI DATI E DISPOSIZIONI DESTINATE AD EVITARE SPERIMENTAZIONI
SUPERFLUE
Capo 1 Obiettivi e norme generali
Capo 2 Norme applicabili alle sostanze non soggette a un regime transitorio e ai dichiaranti di sostanze soggette a un
regime transitorio che non hanno effettuato una registrazione preliminare
Capo 3 Norme relative alle sostanze soggette a un regime transitorio
TITOLO IV - INFORMAZIONI ALL'INTERNO DELLA CATENA D'APPROVVIGIONAMENTO
TITOLO V - UTILIZZATORI A VALLE
TITOLO VI - VALUTAZIONE
Capo 1 Valutazione dei fascicoli
Capo 2 Valutazione delle sostanze
Capo 3 Valutazione delle sostanze intermedie
Capo 4 Disposizioni comuni
TITOLO VII - AUTORIZZAZIONE
Capo 1 Obbligo d'autorizzazione
Capo 2 Rilascio delle autorizzazioni
Capo 3 Autorizzazioni nella catena d'approvvigionamento
TITOLO VIII - RESTRIZIONI RELATIVE ALLA FABBRICAZIONE, ALL'IMMISSIONE SUL MERCATO E
ALL'USO DI TALUNE SOSTANZE E PREPARATI PERICOLOSI
Capo 1 Questioni generali
Capo 2 Procedura di restrizione
TITOLO IX - TARIFFE ED ONERI
TITOLO X - AGENZIA
TITOLO XI - INVENTARIO DELLE CLASSIFICAZIONI E DELLE ETICHETTATURE
TITOLO XII - INFORMAZIONI
TITOLO XIII - AUTORITÀ COMPETENTI
TITOLO XIV – APPLICAZIONE
TITOLO XV - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

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